Dovreste ricordare che stante una [pronuncia della Corte di Giustizia Europea][2], Google è tenuto a rimuovere, tramite apposito [modulo di richiesta][3] i contenuti qualora questi siano **“inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi in relazione agli scopi per cui sono stati pubblicati”** ([cit][2]).
Ma cosa succede se Google se Google si rifiuta di rimuovere i contenuti? Beh, si può sicuramente ricorrere al Garante per la Privacy che [proprio oggi][1] ha reso disponibili [i primi numeri][1] delle sue manovre. Si legge sulla [newsletter del Garante][1] infatti che:
> Il Garante privacy ha adottato i primi provvedimenti in merito alle segnalazioni presentate da cittadini dopo il mancato accoglimento da parte di Google delle loro richieste di deindicizzare pagine presenti sul web che riportavano dati personali ritenuti non più di interesse pubblico. ([qui][1])
I procedimenti accesi presso il Garante paiono essere **alcune decine** e di questi pare che ad oggi **nove** siano stati esaminati.
E se in sette di questi casi il Garante si è trovato concorde con il giudizio espresso da Google sulla non rimozione, su due di questi:
> In due casi, invece, l’Autorità **ha accolto la richiesta dei segnalanti**. Nel primo, perché nei documenti pubblicati su un sito erano presenti **numerose informazioni eccedenti**, riferite anche a **persone estranee** alla vicenda giudiziaria narrata. Nel secondo, perché la notizia pubblicata era inserita **in un contesto idoneo a ledere la sfera privata della persona**. Tutto ciò in violazione delle norme del Codice privacy e del codice deontologico che impone di diffondere dati personali nei limiti dell'”essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” e di non descrivere abitudini sessuali riferite a una determinata persona identificata o identificabile. L’Autorità ha quindi prescritto a Google di deindicizzare le url segnalate.
Per chi, quindi, si vede negare la richiesta di rimozione da Google appare evidente come il Garante sia la via da perseguire per controllare che, effettivamente, i diritti del cittadino siano effettivamente rispettati, una azione che, ad oggi, ha successo statisticamente nel **22% dei casi**.
Estote parati.
**DISCLOSURE**: *Con [The Fool][4], la [Digital Reputation Company][4] italiana che ho fondato e dirigo, ci occupiamo professionalmente di [tutela del diritto all’oblio][4] e [analisi e tutela della reputazione][5] per clienti.*
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[1]: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3623678#1
[2]: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15140
[3]: https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch
[4]: http://thefool.it/diritto-all-oblio/
[5]: http://thefool.it/tutela-reputazione-proprieta-intellettuale/